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Obbligo di repêchage

Con l’ordinanza n. 31561/2023, la Corte di Cassazione interviene in merito al rispetto dell’obbligo di repêchage, affrontando il caso di una cassiera di un bar licenziata in seguito alla chiusura dell’attività per alcuni mesi a causa di incendio e riaperto dopo una riorganizzazione.
Per ritenere quindi legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è sufficiente la soppressione del posto di lavoro, se nel frattempo sono stati assunti nuovi dipendenti pur con profili diversi.