L’ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 473/2021 ha ribadito che è sempre sanzionabile il datore di lavoro che non sia in grado di comprovare l’avvenuto pagamento della retribuzione con strumenti tacciabili. La firma del dipendente sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione in essa contenuta.
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