La Corte Costituzionale con sentenza 150/2020. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 (Jobs Act), limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»
Pertanto, per i dipendenti assunti dopo l’entrata in vigore del Jobs Act a tempo indeterminato, che vengano licenziati ed impugnino il siffatto licenziamento, il Giudice nella determinazione dell’indennità a loro eventualmente spettante dovrà tener conto dell’anzianità di servizio, che rappresenta la base di partenza del calcolo, oltrechè potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell’indennità aderente alle particolarità del caso concreto. Il Giudice, pertanto, potrà considerare la gravità delle violazioni, enucleata dall’art. 18, sesto comma, dello statuto dei lavoratori, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, e anche il numero degli occupati, le dimensioni dell’impresa, il comportamento e le condizioni delle parti, richiamati dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, previsione applicabile ai vizi formali nell’àmbito della tutela obbligatoria ridefinita dalla stessa legge n. 92 del 2012.’
fonte: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=150