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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 13625/2020 ha stabilito che una significativa negligenza ed incapacità nell’espletamento delle mansioni affidate al lavoratore rende legittimo il licenziamento del lavoratore, indipendentemente dalla sussistenza della lesione del vincolo fiduciario.

Pertanto alla luce di tale sentenza il dipendente che non si impegna nello svolgimento delle proprie mansioni può essere licenziato configurandosi il giustificato motivo soggettivo.