Approvato il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza da COVID-19” (c.d. “Decreto Sostegni”) che, tra le misure, stabilisce un ulteriore prolungamento del blocco dei licenziamenti sino al 30 giugno, con conseguente allungamento anche della cassa integrazione ordinaria fino a tale data e di quella in deroga fino al 31 dicembre.
Il divieto colpisce tutti i licenziamenti economici siano essi individuali o collettivi, a prescindere dalle ragioni per le quali vengono intimati.
Riepilogando, infatti:
– tutte le procedure di licenziamento collettivo ex l. 223/1991 avviate dopo il 23 febbraio 2020 ma prima del 17 marzo 2020, sono sospese fino alla scadenza del divieto di licenziamento;
– tutte le procedure di licenziamento collettivo ex l. 223/1991 avviate dopo il 17 marzo sono semplicemente precluse, quindi l’azienda interessata dovrà procedere con una nuova comunicazione di apertura del collettivo al termine del blocco;
– i licenziamenti individuali determinati da ragioni economiche sono vietati, e le eventuali procedure avviate ai sensi della Legge Fornero sono sospese (art. 7, l. 604/1966).
Vi sono comunque delle eccezioni, ovvero dei licenziamenti che esulano dal blocco:
– licenziamento disciplinare, ovvero per giusta causa;
– licenziamento per intervenuto superamento del periodo di comporto;
– licenziamento a seguito di procedura di cambio appalto con conseguente assunzione da parte della nuova società appaltatrice;
– licenziamento a seguito di cessazione definitiva dell’attività oppure a seguito di fallimento senza esercizio provvisorio;
– risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, siglato con le OO. SS. comparativamente più rappresentativi o anche le RSA, ed erogazione di una somma a titolo di incentivazione all’esodo, con riconoscimento del contributo Naspi.
Il D.L. Sostegni ha prorogato il blocco con alcune modifiche.
Nel dettaglio il blocco dei licenziamenti è prorogato fino:
al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria (soprattutto industria e agricoltura)
al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (soprattutto terziario).
Dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021 il blocco dei licenziamenti è previsto per quei datori di lavoro che accedono alla cassa integrazione per le nuove settimane introdotte dal decreto Sostegni stesso.