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Approvato il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza da COVID-19” (c.d. “Decreto Sostegni”) che, tra le misure, stabilisce un ulteriore prolungamento del blocco dei licenziamenti sino al 30 giugno, con conseguente allungamento anche della cassa integrazione ordinaria fino a tale data e di quella in deroga fino al 31 dicembre.

Il divieto colpisce tutti i licenziamenti economici siano essi individuali o collettivi, a prescindere dalle ragioni per le quali vengono intimati.

Riepilogando, infatti:

– tutte le procedure di licenziamento collettivo ex l. 223/1991 avviate dopo il 23 febbraio 2020 ma prima del 17 marzo 2020, sono sospese fino alla scadenza del divieto di licenziamento;

– tutte le procedure di licenziamento collettivo ex l. 223/1991 avviate dopo il 17 marzo sono semplicemente precluse, quindi l’azienda interessata dovrà procedere con una nuova comunicazione di apertura del collettivo al termine del blocco;

– i licenziamenti individuali determinati da ragioni economiche sono vietati, e le eventuali procedure avviate ai sensi della Legge Fornero sono sospese (art. 7, l. 604/1966).

Vi sono comunque delle eccezioni, ovvero dei licenziamenti che esulano dal blocco:

– licenziamento disciplinare, ovvero per giusta causa;

– licenziamento per intervenuto superamento del periodo di comporto;

– licenziamento a seguito di procedura di cambio appalto con conseguente assunzione da parte della nuova società appaltatrice;

– licenziamento a seguito di cessazione definitiva dell’attività oppure a seguito di fallimento senza esercizio provvisorio;

– risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, siglato con le OO. SS. comparativamente più rappresentativi o anche le RSA, ed erogazione di una somma a titolo di incentivazione all’esodo, con riconoscimento del contributo Naspi.

Il D.L. Sostegni ha prorogato il blocco con alcune modifiche.

Nel dettaglio il blocco dei licenziamenti è prorogato fino:

al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria (soprattutto industria e agricoltura)

al 31 ottobre 2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga (soprattutto terziario).

Dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021 il blocco dei licenziamenti è previsto per quei datori di lavoro che accedono alla cassa integrazione per le nuove settimane introdotte dal decreto Sostegni stesso.